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Operazioni straordinarie: trasformazioni, conferimento, fusione, scissione

Operazioni Straordinarie: Trasformazione, Conferimento, Fusione, Scissione

Le operazioni straordinarie delle società sono quelle operazioni che vengono poste in essere per riordinare, adeguare o razionalizzare la struttura stessa delle società o delle aziende o rami d’azienda per mezzo delle quali le società opera
Le operazioni che il Codice civile prevede a tal senso sono appunto quelle della trasformazione, conferimento, fusione e scissione.

Trasformazione

Si ha una trasformazione di società quando c’è una variazione della tipologia sociale. In tal caso, si può avere:

  • Trasformazione omogenea, ovvero quando c’è una variazione sia da un modello all’altro di società di persone o di società di capitali, che da una società di persone in una società di capitali o viceversa;
  • Trasformazione eterogenea, ovvero quando c’è una variazione di una società di capitali in enti di tipo diverso (come società cooperative, società consortili, consorzi, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni) o viceversa.

La trasformazione, è bene precisare, non incide sui diritti e sugli obblighi della società che l’ha effettuata; di conseguenza, i rapporti processuali proseguono in capo all’ente trasformato.

Conferimento

Per conferimento di ramo di azienda si intende l’operazione attraverso la quale un’azienda (o parte di essa) viene conferita:

  • Da una persona fisica o giuridica (c.d. conferente)
  • Ad una società (c.d. conferitaria) giuridicamente distinta dal conferente.

Come contropartita il conferente riceve non denaro, ma azioni o quote della società che ha ricevuto l’apporto.

Con il conferimento di ramo d’azienda si separa dall’impresa conferente un complesso aziendale in funzionamento e lo si inserisce nell’impresa conferitaria. Impresa già costituita o nata a seguito del conferimento.

Fusione

Si ha una fusione quando due o più società si uniscono.

Tale operazione si distingue, come la trasformazione, in omogenea ed eterogenea, a seconda degli enti interessati; in aggiunta, la fusione può avvenire per incorporazione di una società ad un’altra o attraverso la creazione di una nuova società.

I rapporti intrattenuti dalle società partecipanti alla fusione non si estinguono ma proseguono in capo alla società che ne risulta.
Il procedimento di fusione si articola nella predisposizione di un progetto di fusione e di una serie di ulteriori documenti prescritti dal legislatore, nella delibera di fusione da parte di tutte le società partecipanti secondo le modalità previste per le modifiche dell’atto costitutivo, nel deposito e nell’iscrizione di tale delibera nel registro delle imprese.

Si potrà procedere all’esecuzione della fusione solo decorsi due mesi da tale iscrizione senza che l’eventuale opposizione dei creditori abbia determinato il giudice a interrompere l’operazione.

La fusione vera e propria avviene attraverso la stipula da parte degli amministratori delle società interessate di un atto di fusione, redatto in forma pubblica e sottoposto all’iscrizione nel registro delle imprese.

Scissione

La scissione è l’operazione opposta alla fusione, per la quale il patrimonio di una società viene suddiviso in tutto o in parte tra altre società già esistenti o di nuova costituzione; quest’ultime vengono chiamate beneficiarie.

Il procedimento di scissione inizia con la predisposizione di un progetto di scissione, degli atti richiesti agli amministratori e della relazione degli esperti. Come nel caso della fusione, si susseguono le fasi della deliberazione della scissione, dell’iscrizione nel registro delle imprese e della stipulazione dell’atto di scissione.

Il Codice Civile, infine, prevede una garanzia per i creditori delle società interessate della scissione prevedendo che ciascuna di queste è responsabile in solido dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Ciò, per ognuna, nei limiti del valore del patrimonio loro trasferito o rimasto.

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