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Costituzione e gestione Società e Cooperative

Costituzione e gestione Società Cooperative

La società cooperativa è una società costituita per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci, attraverso lo scopo mutualistico, quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Con la riforma del diritto si è introdotta la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci. Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.

La cooperativa è un’impresa – in forma di società – nella quale il fine e il fondamento dell’agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona, vale a dire il socio.

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Alla base della cooperativa c’è la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali.
Fondamentale è la distinzione tra:

  • cooperative a mutualità prevalente
  • cooperative non a mutualità prevalente

In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che a norma dell’articolo art. 2512:

  • Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.
  • Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci.
  • Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statutari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente, a norma degli articoli 2513 e 2514.
Vi sono delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste per le cooperative a mutualità prevalente.

Le cooperative sono caratterizzate:

  • dal voto capitario dei soci, vale a dire dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale;
  • dal capitale variabile (art. 2511);
  • dal facile ingresso dei nuovi soci, che non devono passare da una modifica dell’atto costitutivo (art. 2524).

La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la struttura di s.r.l.) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).

Le cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall’articolo 2511 all’art. 2548, e perché compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 comma 1).

Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria ( ex art. 2522, comma 2) l’applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche).

Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta.

L’art. 2518 dispone per questo che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

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