Regime fiscale agevolato Trasfertisti
Quali sono le condizioni per accedere al regime
Sono interessati dall’agevolazione le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia in relazione ai redditi prodotti all’estero.
Per accedere al nuovo regime sarà quindi necessario:
- trasferire la propria residenza in Italia ai sensi della disciplina fiscale;
- non essere stati residenti sul territorio per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti all’inizio del periodo di validità dell’opzione.
- presentare un interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.
Su richiesta dell’interessato, sempre che siano soddisfatte le condizioni sopraindicate, il regime può essere applicato anche ai familiari del richiedente.
Assistiamo le persone fisiche che trasferiscono il proprio domicilio in Italia ad avvalersi dei benefici offerti dall’apposito Regime fiscale agevolato previsto per i “Trasfertisti”.
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Quali sono i redditi agevolati
I redditi che possono essere assoggettati all’imposta forfetaria sostitutiva dell’IRPEF sono individuati all’articolo 165 comma 2 del TUIR. L’articolo fa riferimento a tutti i redditi che non rientrano tra quelli prodotti nello stato ai sensi dell’articolo 23 TUIR.
Sono esclusi dall’agevolazione, per evidenti fini anti-abuso, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. Tali plusvalenze rimangono soggette al regime ordinario di imposizione.
La persona fisica che aderisce al regime, inoltre, ha la possibilità di escludere l’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più stati o territori esteri.
In questo caso, per i redditi prodotti nei suddetti stati si applica il regime ordinario (compresa la disciplina per i crediti d’imposta sulle imposte pagate all’estero).
A quanto ammonta l’imposta sostitutiva? Quali sono gli effetti fiscali?
L’imposta sostitutiva ammonta a 100.000 euro, ridotta di 25.000 euro per ogni familiare che accede al regime oltre alla persona fisica richiedente. L’imposta deve essere versata entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi.
Oltre al versamento dell’imposta sostitutiva IRPEF, la persona fisica è esonerata dagli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale (quadro RW) ed al pagamento delle imposte IVIE e IVAFE.
L’imposta sostitutiva non “copre” i redditi di fonte italiana, i quali rimangono assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie. Allo stesso modo, per espressa disposizione di legge sono tassate nei modi ordinari le plusvalenze “qualificate” realizzate nei primi 5 periodi di imposta di validità dell’opzione.
Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta interessati, inoltre, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni ed ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.